POLIZZA RC PROFESSIONALE DIPENDENTI

bancario

 

Possibilità di adesione on line sul sito Areabroker https://convenzioni.areabroker.it/polizze-fabi/

Selezionare FABI LECCO

Inserire il codice SB4LC2QF1 e quindi inserite i vostri dati e seguite le semplici istruzioni  

Consigliamo tale modalità di adesione alla consueta modalità cartacea via mail – vedi istruzioni

RICORDIAMO CHE POTRANNO ADERIRE SOLO GLI ISCRITTI FABI CHE LAVORANO NELLE FILIALI DELLA PROVINCIA DI LECCO   

Scarica il modulo unico di sottoscrizione per tutti i tipi di polizze lavoratori a tempo indeterminato con scadenza 31/12/2024

Documento in pdf 

NOTE PRELIMINARI PER L’ADESIONE

  • La polizza “R.C. PROFESSIONALE” viene proposta per la durata di 12 mesi dalle ore 24.00 del 31.12 al 31.12 dell’anno successivo.
  • A partire dal 1/2 sono ammesse coperture per i mesi residui sino al 31/12.
  • Sono riservate solo agli iscritti con rapporto di lavoro diverso da quello di dipendente a tempo indeterminato polizze di durata inferiore al termine del 31/12. Ad esempio un lavoratore interinale il cui contratto scade al 30/6 può stipulare una polizza della durata di 6 mesi.
  • Il referente assicurativo è Area Broker & QZ S.p.A. 
  • Il pagamento va effettuato a AREA BROKER & QZ SPA sull. IBAN  IT84 M 0327 30240 0000600103343  indicando obbligatoriamente nella causale :  COGNOME_NOME_FABILECCO_PROF_OPZ  valuta fissa beneficiario: DATA DI ESECUZIONE DEL BONIFICO
  • Ogni collega sottoscrittore può scegliere tra le diverse proposte di cui sopra i diversi massimali e le diverse franchigie evidenziate nelle ipotesi “1C-2C-2CBis-3C-3CBis-4C-5C-6C-7C-8C-9C-9Cbis-10D-10DBis-11E-11EBis-11C-11CBis” abbinate ai diversi importi di premio.

PROCEDURA DI ADESIONE ALLA POLIZZA RC PROFESSIONALE FABI

Per il pagamento polizza Rc Professionale, effettuare autonomamente un bonifico bancario dell’importo da voi scelto in base alla copertura richiesta a favore AREA BROKER & QZ SPA IBAN   IT84 M 0327 30240 0000600103343  Indicare come causale del bonifico: COGNOME_NOME__FABILECCO_PROFESSIONALEe come valuta fissa beneficiario la DATA DI ESECUZIONE DEL BONIFICO.

Far pervenire subito al più tardi entro il giorno lavorativo successivo:

  • la scheda di adesione compilata e firmata
  • la copia del bonifico bancario

Inviare il modulo compilato e firmato insieme alla copia del bonifico a bologna@areabroker.it - oggetto mail obbligatorio ADESIONE POLIZZA FABI LECCO e per conoscenza  alla Segreteria Provinciale Fabi di Lecco a mezzo mail sab.lc@fabi.it.

La copertura assicurativa decorre dal giorno successivo all’effettuazione del bonifico bancario (farà fede la ricevuta del bonifico bancario) e l’invio per mail (tenere copia della trasmissione) alla AREA BROKER & QZ SPA.

 

ESTRATTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE
CONVENZIONE SINDACATO AUTONOMO BANCARI FABI LECCO 
Premesso che FABI si avvale di un intermediario assicurativo che gestisce le coperture assicurative cumulative con le Compagnie di Assicurazioni, nonché la gestione dei sinistri e i rapporti amministrativi, si riporta di seguito l’estratto delle condizioni di assicurazione:

ASSICURATI
Tutte le categorie lavorative con contratto di lavoro conforme alle norme di legge passate, presenti e future.

INIZIO ED EFFICACIA GARANZIA
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della richiesta di adesione ovvero del modulo compilato e trasmesso a AREA BROKER & QZ SPA e per conoscenza, in CC, a FABI Lecco e corredato dal pagamento del premio pattuito che deve avvenire con bonifico bancario a favore
di AREA BROKER & QZ SPA. L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione purché riferite al massimo ai 10 anni precedenti all’effetto e non conosciute; per le richieste effettuate
successivamente alla cessazione del contratto, le stesse sono valide se presentate entro 12 mesi dalla cessazione della stessa. La garanzia è prestata per il massimale relativo al premio pagato.
In caso di trasferimento di associati FABI ad altra provincia, la copertura resterà in vigore fino alla scadenza contrattuale prevista.
Qualora, nel corso del periodo assicurativo, un assicurato dovesse cessare l’attività per la quale è prestata la copertura assicurativa o rescindere per qualsiasi motivo dall’iscrizione alla FABI, la copertura assicurativa cesserà alle ore 24 del giorno in cui si è verificato uno degli eventi sopra descritti e la relativa quota di premio rimarrà comunque acquisita dall’Impresa assicuratrice.

POSTUMA DA CESSAZIONE
In caso di cessazione dell’attività lavorativa, debitamente documentata, per raggiunti limiti di età, esodo, quiescenza anticipata, perdita di capacità lavorativa generica e/o specifica, e/o qualsiasi altra uscita volontaria o prevista dalla Legge, di cessazione dell’esercizio della professione (esclusa radiazione), per morte o invalidità tale da non consentire la prosecuzione dell’attività professionale, l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Compagnia entro un periodo di tempo compreso tra i 24 mesi e i 60 mesi previo versamento di un premio pari al 100% di quello versato nell’ultima annualità precedente alla cessazione stessa. Nel caso in cui l’assicurato non avesse completato l’annualità, al fine di attivare la garanzia, sarà dovuto in un’unica soluzione sia la differenza per completare l’annualità che il versamento del 100% del premio. Relativamente a coloro che cesseranno il rapporto di lavoro in corso dell’anno, sarà possibile procedere con gli aumenti di massimali solo in occasione del rinnovo annuale.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a termini di Legge e di contratto, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l’Istituto di appartenenza, in relazione
all’espletamento ed all’adempimento delle mansioni affidategli nella qualità di Dipendenti.
La copertura opera per i casi sia di colpa grave che di colpa lieve e comprende i danni a terzi e anche le azioni di rivalsa espletate dall’istituto di credito che abbia risarcito il danno a terzi.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO LA GARANZIA COMPRENDE:
• Smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, danni alle cose in consegna e custodia, documenti o titoli non al portatore.
• Rischi connessi con la concessione di prestiti, fidi, mutui esclusivamente se il compito svolto dall’assicurato è conforme alle deleghe e disposizioni ricevute dall’azienda con conseguente autorizzazione ricevuta dai superiori.
• Attività svolta presso uffici titoli e/o borsini, operazioni di tesoreria, operazioni con l’estero e di cambio, bonifici, ritardati pagamenti di utenze e tributi, compravendita di valori mobiliari, taglio cedole, pagamento di titoli trafugati, mancati richiami e/o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni e segnalazioni di non pagato assegni, pagamento assegni a persone
diverse dal beneficiario in seguito a presentazione di documenti contraffatti, danni cagionati a terzi dall’assicurato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, compresa la conduzione dei locali e delle attrezzature in affidamento.
• Multe, ammende sanzioni comminate ai Clienti della Banca e per le quali il dipendente risulta essere responsabile.
• Assicurazione in ambito R.C. Professionale. Vale per richieste presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione purché riferite al massimo ai 10 anni precedenti all’effetto e non conosciute; per le richieste effettuate
successivamente alla cessazione del contratto, le stesse sono valide se presentate entro 12 mesi dalla cessazione della stessa.

LE ESCLUSIONI SONO:
• Ammanchi di cassa;
• Sanzioni, multe e ammende diverse da quelle riportate tra le garanzie comprese;
• Mancato raggiungimento del fine o dell’insuccesso di iniziative;
• Assunzione e gestione del personale;
• Attività svolta in ambito di consigli di amministrazione;
• Atti fraudolenti compiuti per causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio o dell’istituto di credito e/o di terzi;
• Uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati e/o computer;
• Difetti e/o errori del software utilizzato;
• Trattamento dei dati personali e diffusione di dati a terzi in contrasto con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e dal Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni.
La Compagnia assume la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, per tutti i sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall’assicurato nell’espletamento delle proprie mansioni, con il limite del 25% del massimale.

MODALITÀ DENUNCIA SINISTRI
Entro 15 giorni dalla data di notifica della richiesta danni l’assicurato dovrà inviare la documentazione in suo possesso a AREA BROKER & QZ SPA. e per conoscenza, in CC, a FABI Lecco; la Compagnia provvederà all’apertura del sinistro e alla richiesta di tutta la
documentazione utile per il proseguimento dell’iter amministrativo.

 

Modulo di denuncia

 


 

LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL BANCARIO

IMPORTANTE: QUANDO LA BANCA TI CHIEDE I DANNI LA PRIMISSIMA COSA DA FARE E’ AVVISARE IMMEDIATAMENTE IL SINDACATO PROVINCIALE

Cosa è inoltre utile sapere:

  1. L’articolo 5 della Legge 13.5.1985 n. 190 prevede espressamente che: “Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di  lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.”
  2. I CCNL di settore (art. 43 vigente CCNL ABI  art. 35 vigente CCNL BCC), richiamandosi alla norma di legge appena citata, regolamentano la materia della responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell’attività professionale, circoscrivendo peraltro l’ambito di quella imputabile al lavoratore alla sola casistica della colpa grave (oltre, ovviamente, a quella del dolo).
  3. La colpa grave può essere legittimamente imputata dal datore di lavoro al proprio dipendente al quale, ovviamente, è garantita la facoltà di impugnare la decisione aziendale.
  4. Solo il giudice, valutando anche e soprattutto il principio giuridico della diligenza dovuta nell’adempimento, potrà sentenziare sul livello di colpa, confermando la colpa grave imputata dall’azienda al dipendente ovvero considerando come colpa lieve quella a carico del lavoratore; lo stesso giudice sarà chiamato anche a misurare – proprio in tema di consistenza della colpa – la prevalenza della norma di legge rispetto a quelle contrattuali (vedi punti 1. e 2.).
  5. La polizza RC professionale, seppur risarcendo un ridottissimo numero di sinistri, continua ad avere esiti assolutamente rilevanti quale deterrente contro la cattiva abitudine delle banche di addebitare indiscriminatamente danni patrimoniali al proprio personale, il più delle volte in palese dispregio proprio delle norme fissate dalla Legge 190/85.

Tutto ciò premesso, invitiamo i nostri iscritti che fossero richiesti di rispondere di danni patrimoniali discendenti dalla propria prestazione professionale

  • A coinvolgere immediatamente il sindacato aziendale o territoriale nella vicenda che li riguarda, affinché venga accertato se l’azienda ha correttamente ottemperato alle disposizioni di legge e di contratto in tema di responsabilità civile verso terzi.
  • A pretendere dall’azienda che le contestazioni di addebito siano circostanziate e formulate per iscritto ai sensi dell’articolo 7 della legge 20/5/1970 n.300; ricordiamo che l’Azienda è tenuta per legge a contestare i fatti in maniera precisa, a dare al lavoratore cinque giorni di tempo per rispondere o chiedere un incontro per spiegare le ragioni a sua difesa. Il lavoratore può richiedere che l’incontro si svolga con la partecipazione di un rappresentante sindacale. Solo successivamente l’azienda può adottare il provvedimento disciplinare.
  • Astenersi da dichiarazioni verbali e soprattutto scritte (che possono avere valore di confessione) nel caso in cui non si abbiano le idee chiarissime sui fatti avvenuti e sulle disposizioni in merito. Nel caso in cui sia indispensabile fornire chiarimenti richiesti da colleghi, da ispettori o superiori richiedere sempre la presenza di un testimone e non firmare alcun documento per non pregiudicare in alcun modo i propri diritti.
  • non rendersi disponibili al pagamento di alcuna somma prima che si sia compiutamente esaurito l’iter della pratica, diffidando nel contempo l’azienda dal disporre unilateralmente l’addebito di eventuali danni sul proprio conto corrente personale.
  • fare professione di dignità, senza timori reverenziali nei confronti del datore di lavoro, sapendo di avere al proprio fianco un Sindacato in grado di tutelarli pienamente prima che una copertura assicurativa che, con altrettanta serietà, sarà in grado – laddove ne siano confermati i presupposti – di garantire la copertura prevista dal contratto di polizza.
  • Il lavoratore può chiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento del provvedimento nel caso in cui l’azienda abbia contestato i fatti in maniera illegittima e abbia recato al lavoratore un danno economico e morale

Procedura per apertura sinistro RC Professionale 2024 

Procedura per apertura sinistro RC Professionale 2023

 

Ti ricordiamo che per aderire alla polizza bisogna essere iscritti alla Fabi

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