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A TUTTI GLI ISCRITTI FABI DI LECCO
A partire dal 1° ottobre 2006, la polizza RC
Professionale Dipendenti Bancari non è più gratuita.
Avere avuto la possibilità di offrire gratis questa
importante polizza è stato sempre motivo di vanto della nostra
organizzazione.
Purtroppo, gli accordi delle Segreterie Nazionali di
tutte le organizzazioni sindacali a sostegno della ritrovata unità del
tavolo sindacale, ci negano esplicitamente la possibilità di fornire ancora
gratuitamente la polizza RC Professionale.
Da sempre questa Segreteria Provinciale ha auspicato il
ripristino dell’unità sindacale a tutti i livelli al fine di una più
proficua difesa dei lavoratori del credito.
Spiace quindi rimarcare che la pregiudiziale che ci è
stata imposta vada a colpire direttamente le tasche dei colleghi e ci
impedisca di agire diversamente.
Per questo ce ne scusiamo con tutti i nostri iscritti
della provincia di Lecco.
Tutti i colleghi interessati alla sottoscrizione della
polizza possono rivolgersi direttamente alla scrivente Segreteria
Provinciale (tel. 0341-363174) o scaricare la modulistica qui sotto

ESTRATTO POLIZZA RC PROFESSIONALE DIPENDENTI BANCARI

ASSICURATI
Impiegati, Quadri Direttivi e Dirigenti iscritti alla
FABI del settore creditizio, assicurativo e delle riscossioni.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati,
di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai
sensi di legge e di contratto a fronte di perdite patrimoniali
involontariamente cagionate a terzi, compreso l’Istituto di appartenenza, in
relazione all’espletamento ed all’adempimento di compiti di ufficio o di
incarichi affidatigli e svolti nella loro qualità di dipendenti.
La copertura opera per i soli casi di
colpa grave così come stabilito dalle previsioni contrattuali e dall'art.5 a
Legge n.190 del 1985.
L’assicurazione opera anche nel caso in
cui l’Istituto/Azienda, dopo aver risarcito il danno al Terzo, si rivalga
sul Dipendente.
A titolo esemplificativo la garanzia comprende:
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Smarrimento, distruzione, deterioramento di atti,
documenti e titoli non al portatore
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Rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui e
fidi.
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Attività svolta presso uffici titoli e/o borsini,
operazioni di tesoreria, operazioni con l’estero e di cambio, bonifici,
ritardati pagamenti utenze e tributi, compravendita di valori mobiliari,
taglio cedole, pagamento di titoli trafugati, mancati richiami e/o proroghe
di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni e segnalazioni di non
pagato di assegni, pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario
in seguito a presentazione di documenti contraffatti.
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Danni cagionati a terzi, durante lo svolgimento delle
loro mansioni, comprese la conduzione dei locali e delle attrezzature in
affidamento.
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La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la
gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale per
sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati
nell’espletamento delle proprie mansioni, conseguenti ad un fatto non
doloso.
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INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento
presentate per la prima volta dall’Assicurato nel corso del periodo di
efficacia dell’Assicurazione a condizione che tali richieste siano
conseguenti a comportamenti colposi non conosciuti e posti in essere non
oltre 2 anni prima dell’adesione del dipendente assicurato alla presente
copertura e per le richieste effettuate entro 12 mesi dalla cessazione della
stessa.
FRANCHIGIE E SCOPERTI
Su tutti i sinistri scoperto del 10% con franchigia
minima di € 125,00/max € 2.500 per sinistro
R.C. Patrimoniale
1/1/2012-31/12/2012 12 mesi
Clicca per scaricare il modulo unico di
sottoscrizione per la polizza RC Patrimoniale nel periodo 1.1.2012 -
31.03.2012 scad.31.12.2012 12 mesi (ipotesi C)

TABELLE MASSIMALI DI GARANZIA E RELATIVI PREMI
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Massimali |
Premio 12 mesi |
| IPOTESI 1C |
€ 25.000,00 per sinistro
€ 75.000,00 per
periodo
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€ 20,00 |
| IPOTESI 2C |
€ 60.000,00 per sinistro
€ 120.000,00 per
periodo
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€ 58,00 |
| IPOTESI 3C |
€ 100.000,00 per sinistro
€ 100.000,00 per
periodo
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€ 90,00 |
| IPOTESI 4C |
€ 100.000,00 per sinistro
€ 200.000,00 per
periodo
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€ 120,00 |
| IPOTESI 5C |
€ 200.000,00 per sinistro
€ 400.000,00 per
periodo
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€ 140,00 |
| IPOTESI 6C |
€ 350.000,00 per sinistro
€ 500.000,00 per
periodo
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€ 165,00 |
| IPOTESI 7C |
€ 500.000,00 per sinistro
€ 500.000,00 per
periodo
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€ 190,00 |
| IPOTESI 8C |
€ 750.000,00 per sinistro
€ 750.000,00 per
periodo
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€ 335,00 |
| IPOTESI 9C |
€ 1.000.000,00 per sinistro
€ 1.000.000,00 per
periodo
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€ 445,00 |
R.C. Patrimoniale
1/1/2012-31/12/2012 9 o 6 mesi effettuate nel periodo 1.1.2012-31.12.2012
riservata ai lavoratori a tempo non indeterminato
Clicca per scaricare il modulo unico di
sottoscrizione per la polizza RC Patrimoniale riservata ai lavoratori a
tempo non indeterminato (ipotesi C)

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Massimali |
Premio 9 mesi |
Premio 6 mesi |
| IPOTESI 1C |
€ 25.000,00 per sinistro
€ 75.000,00 per
periodo
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€ 18,00 |
€ 12,00 |
| IPOTESI 2C |
€ 60.000,00 per sinistro
€ 120.000,00 per
periodo
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€ 54,00 |
€ 35,00 |
| IPOTESI 3C |
€ 100.000,00 per sinistro
€ 100.000,00 per
periodo
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€ 62,00 |
€ 45,00 |
| IPOTESI 4C |
€ 100.000,00 per sinistro
€ 200.000,00 per
periodo
|
€ 100,00 |
€ 82,00 |
| IPOTESI 5C |
€ 200.000,00 per sinistro
€ 400.000,00 per
periodo
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€ 117,00 |
€ 92,00 |
| IPOTESI 6C |
€ 350.000,00 per sinistro
€ 500.000,00 per
periodo
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€ 135,00 |
€ 106,00 |
| IPOTESI 7C |
€ 500.000,00 per sinistro
€ 500.000,00 per
periodo
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€ 155,00 |
€ 127,00 |
Il modulo di adesione dovrà essere
inviato via fax direttamente a Biverbroker unitamente alla copia del
bonifico bancario (Attenzione alle coordinate bancarie per il bonifico che
variano a seconda del massimale prescelto; i numeri di fax
di Biverbroker sono riportati sulla scheda)

Parliamo di
responsabilità civile del bancario…….
Importante: quando
la banca ti chiede i danni la Primissima cosa da fare e' avvisare
immediatamente il sindacato provinciale
Cosa è inoltre utile sapere:
-
L’articolo 5 della Legge 13.5.1985 n. 190 prevede
espressamente che: "Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il
quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi
conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali.
La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in
favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni
svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile
verso terzi."
-
I CCNL di settore (art. 35 vigente CCNL ABI; art. 43
vigente CCNL BCC), richiamandosi alla norma di legge appena citata,
regolamentano la materia della responsabilità civile verso terzi connessa
allo svolgimento dell’attività professionale, circoscrivendo peraltro
l’ambito di quella imputabile al lavoratore alla sola casistica della
colpa grave (oltre, ovviamente, a quella del dolo).
-
La colpa grave può essere legittimamente imputata dal
datore di lavoro al proprio dipendente al quale, ovviamente, è garantita
la facoltà di impugnare la decisione aziendale.
-
Solo il giudice, valutando anche e soprattutto il
principio giuridico della diligenza dovuta nell’adempimento, potrà
sentenziare sul livello di colpa, confermando la colpa grave imputata
dall’azienda al dipendente ovvero considerando come colpa lieve quella a
carico del lavoratore; lo stesso giudice sarà chiamato anche a misurare –
proprio in tema di consistenza della colpa – la prevalenza della norma di
legge rispetto a quelle contrattuali (vedi punti 1. e 2.).
-
Le polizze assicurative del tipo RC Professionale (tra
queste anche quella messa a
disposizione dei propri iscritti da parte della FABI), proprio in ragione
della previsione di legge di cui al punto 1., possono operare solo in
secondo rischio: ciò significa che il danno patrimoniale deve essere
assunto a proprio carico dall’Azienda ove si rilevino gli estremi
dell’art. 5 della Legge 190/85, ovvero quelli più ristretti fissati dai CCNL di settore.
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Le polizza RC Professionale stipulata dalla FABI
per i propri associati, pone a carico della Compagnia di assicurazione anche
le spese legali (per un importo fino ad un quarto del massimale
assicurato. Esempio: massimale RC Professionale € 100.000,00 = spese
legali a carico della Compagnia: max € 25.000,00) relative ala difesa,
laddove il lavoratore sia chiamato in giudizio dal proprio datore di lavoro.
-
La polizza RC professionale, seppur
risarcendo un ridottissimo numero di sinistri, continua ad avere esiti
assolutamente rilevanti quale deterrente contro la cattiva abitudine delle
banche di addebitare indiscriminatamente danni patrimoniali al proprio
personale, il più delle volte in palese dispregio proprio delle norme
fissate dalla Legge 190/85.
Tutto ciò premesso, invitiamo i nostri iscritti che
fossero richiesti di rispondere di danni patrimoniali discendenti dalla
propria prestazione professionale
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A coinvolgere immediatamente il
sindacato aziendale o territoriale nella vicenda che li riguarda, affinché
venga accertato se l’azienda ha correttamente ottemperato alle
disposizioni di legge e di contratto in tema di responsabilità civile
verso terzi. |
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A pretendere dall’azienda che le contestazioni di
addebito siano circostanziate e formulate per iscritto ai sensi
dell'articolo 7 della legge 20/5/1970 n.300; ricordiamo che l'Azienda è
tenuta per legge a contestare i fatti in maniera precisa, a dare al
lavoratore cinque giorni di tempo per rispondere o chiedere un incontro
per spiegare le ragioni a sua difesa. Il lavoratore può richiedere che
l'incontro si svolga con la partecipazione di un rappresentante sindacale.
Solo successivamente l'azienda può adottare il provvedimento disciplinare.
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Astenersi da dichiarazioni verbali e
soprattutto scritte (che possono avere valore di confessione) nel caso in
cui non si abbiano le idee chiarissime sui fatti avvenuti e sulle
disposizioni in merito. Nel caso in cui sia indispensabile fornire
chiarimenti richiesti da colleghi, da ispettori o superiori richiedere
sempre la presenza di un testimone e non firmare alcun documento per non
pregiudicare in alcun modo i propri diritti. |
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A non rendersi disponibili al pagamento
di alcuna somma prima che si sia compiutamente esaurito l’iter della
pratica, diffidando nel contempo l’azienda dal disporre unilateralmente
l’addebito di eventuali danni sul proprio conto corrente personale. |
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A fare professione di dignità, senza timori
reverenziali nei confronti del datore di lavoro, sapendo di avere al
proprio fianco un Sindacato in grado di tutelarli pienamente prima che una
copertura assicurativa che, con altrettanta serietà, sarà in grado –
laddove ne siano confermati i presupposti – di garantire la copertura
prevista dal contratto di polizza. |
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Il lavoratore può chiedere all'autorità
giudiziaria l'annullamento del provvedimento nel caso in cui l'azienda
abbia contestato i fatti in maniera illegittima e abbia recato al
lavoratore un danno economico e morale |

Di seguito
riportiamo le
istruzioni dettagliate per la denuncia sinistro RC Patrimoniale e
per l'attivazione della tutela legale.
N.B. Da
effettuarsi entro e non oltre 3 giorni dal momento in cui il
bancario/assicurato è venuto a conoscenza del sinistro
Procedura per apertura sinistro RC patrimoniale
Procedura per attivazione polizza tutela legale
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