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A TUTTI GLI ISCRITTI FABI DI LECCO

A partire dal 1° ottobre 2006,  la polizza RC Professionale Dipendenti Bancari non è più gratuita.

Avere avuto la possibilità di offrire gratis questa importante polizza è stato sempre motivo di vanto della nostra organizzazione.

Purtroppo, gli accordi delle Segreterie Nazionali di tutte le organizzazioni sindacali a sostegno della ritrovata unità del tavolo sindacale, ci negano esplicitamente la possibilità di fornire ancora gratuitamente la polizza RC Professionale.

Da sempre questa Segreteria Provinciale ha auspicato il ripristino dell’unità sindacale a tutti i livelli al fine di una più proficua difesa dei lavoratori del credito.

Spiace quindi rimarcare che la pregiudiziale che ci è stata imposta vada a colpire direttamente le tasche dei colleghi e ci impedisca di agire diversamente.

Per questo ce ne scusiamo con tutti i nostri iscritti della provincia di Lecco.

Tutti i colleghi interessati alla sottoscrizione della polizza possono rivolgersi direttamente alla scrivente Segreteria Provinciale (tel. 0341-363174) o scaricare la modulistica qui sotto

ESTRATTO POLIZZA RC PROFESSIONALE DIPENDENTI BANCARI

ASSICURATI

Impiegati, Quadri Direttivi e Dirigenti iscritti alla FABI del settore creditizio, assicurativo e delle riscossioni.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di legge e di contratto a fronte di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l’Istituto di appartenenza, in relazione all’espletamento ed all’adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli e svolti nella loro qualità di dipendenti.

La copertura opera per i soli casi di colpa grave così come stabilito dalle previsioni contrattuali e dall'art.5 a Legge n.190 del 1985.

L’assicurazione opera anche nel caso in cui l’Istituto/Azienda, dopo aver risarcito il danno al Terzo, si rivalga sul Dipendente.

A titolo esemplificativo la garanzia comprende:

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Smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore

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Rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui e fidi.

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Attività svolta presso uffici titoli e/o borsini, operazioni di tesoreria, operazioni con l’estero e di cambio, bonifici, ritardati pagamenti utenze e tributi, compravendita di valori mobiliari, taglio cedole, pagamento di titoli trafugati, mancati richiami e/o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni e segnalazioni di non pagato di assegni, pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario in seguito a presentazione di documenti contraffatti.

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Danni cagionati a terzi, durante lo svolgimento delle loro mansioni, comprese la conduzione dei locali e delle attrezzature in affidamento.

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La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale per sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati nell’espletamento delle proprie mansioni, conseguenti ad un fatto non doloso.

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta dall’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi non conosciuti e posti in essere non oltre 2 anni prima dell’adesione del dipendente assicurato alla presente copertura e per le richieste effettuate entro 12 mesi dalla cessazione della stessa.

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Su tutti i sinistri scoperto del 10% con franchigia minima di € 125,00/max € 2.500 per sinistro

 

R.C. Patrimoniale  1/1/2012-31/12/2012 12 mesi

Clicca per scaricare il modulo unico di sottoscrizione per la polizza RC Patrimoniale nel periodo 1.1.2012 - 31.03.2012 scad.31.12.2012 12 mesi (ipotesi C) 

Attivando questo Link si può ricevere il documento originale

 

TABELLE MASSIMALI DI GARANZIA E RELATIVI PREMI

  Massimali Premio 12 mesi
IPOTESI 1C

 € 25.000,00  per sinistro

€ 75.000,00  per periodo

€ 20,00
IPOTESI 2C

 € 60.000,00  per sinistro

€ 120.000,00  per periodo

€ 58,00
IPOTESI 3C

 € 100.000,00  per sinistro

€ 100.000,00  per periodo

€ 90,00
IPOTESI 4C

 € 100.000,00  per sinistro

€ 200.000,00  per periodo

€ 120,00
IPOTESI 5C

 € 200.000,00  per sinistro

€ 400.000,00  per periodo

€ 140,00
IPOTESI 6C

 € 350.000,00  per sinistro

€ 500.000,00  per periodo

€ 165,00
IPOTESI 7C

 € 500.000,00  per sinistro

€ 500.000,00  per periodo

€ 190,00
IPOTESI 8C

 € 750.000,00  per sinistro

€ 750.000,00  per periodo

€ 335,00
IPOTESI 9C

 € 1.000.000,00  per sinistro

€ 1.000.000,00  per periodo

€ 445,00

 

R.C. Patrimoniale  1/1/2012-31/12/2012 9 o 6 mesi effettuate nel periodo 1.1.2012-31.12.2012 riservata ai lavoratori a tempo non indeterminato

Clicca per scaricare il modulo unico di sottoscrizione per la polizza RC Patrimoniale riservata ai lavoratori a tempo non indeterminato (ipotesi C) 

Attivando questo Link si può ricevere il documento originale

  Massimali Premio 9 mesi Premio 6 mesi
IPOTESI 1C

 € 25.000,00  per sinistro

€ 75.000,00  per periodo

€ 18,00 € 12,00
IPOTESI 2C

 € 60.000,00  per sinistro

€ 120.000,00  per periodo

€ 54,00 € 35,00
IPOTESI 3C

 € 100.000,00  per sinistro

€ 100.000,00  per periodo

€ 62,00 € 45,00
IPOTESI 4C

 € 100.000,00  per sinistro

€ 200.000,00  per periodo

€ 100,00 € 82,00
IPOTESI 5C

 € 200.000,00  per sinistro

€ 400.000,00  per periodo

€ 117,00 € 92,00
IPOTESI 6C

 € 350.000,00  per sinistro

€ 500.000,00  per periodo

€ 135,00 € 106,00
IPOTESI 7C

 € 500.000,00  per sinistro

€ 500.000,00  per periodo

€ 155,00 € 127,00

Il modulo di adesione dovrà essere inviato via fax direttamente a Biverbroker unitamente alla copia del bonifico bancario (Attenzione alle coordinate bancarie per il bonifico che variano a seconda del massimale prescelto; i numeri di fax di Biverbroker sono riportati sulla scheda)

Parliamo di responsabilità civile del bancario…….

Importante: quando la banca ti chiede i danni la Primissima cosa da fare e' avvisare immediatamente il sindacato provinciale

Cosa è inoltre utile sapere:

  1. L’articolo 5 della Legge 13.5.1985 n. 190 prevede espressamente che: "Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi."

  2. I CCNL di settore (art. 35 vigente CCNL ABI; art. 43 vigente CCNL BCC), richiamandosi alla norma di legge appena citata, regolamentano la materia della responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell’attività professionale, circoscrivendo peraltro l’ambito di quella imputabile al lavoratore alla sola casistica della colpa grave (oltre, ovviamente, a quella del dolo).

  3. La colpa grave può essere legittimamente imputata dal datore di lavoro al proprio dipendente al quale, ovviamente, è garantita la facoltà di impugnare la decisione aziendale.

  4. Solo il giudice, valutando anche e soprattutto il principio giuridico della diligenza dovuta nell’adempimento, potrà sentenziare sul livello di colpa, confermando la colpa grave imputata dall’azienda al dipendente ovvero considerando come colpa lieve quella a carico del lavoratore; lo stesso giudice sarà chiamato anche a misurare – proprio in tema di consistenza della colpa – la prevalenza della norma di legge rispetto a quelle contrattuali (vedi punti 1. e 2.).

  5. Le polizze assicurative del tipo RC Professionale (tra queste anche quella messa a disposizione dei propri iscritti da parte della FABI), proprio in ragione della previsione di legge di cui al punto 1., possono operare solo in secondo rischio: ciò significa che il danno patrimoniale deve essere assunto a proprio carico dall’Azienda ove si rilevino gli estremi dell’art. 5 della Legge 190/85, ovvero quelli più ristretti fissati dai CCNL di settore.

  6. Le polizza RC Professionale stipulata dalla FABI per i propri associati, pone a carico della Compagnia di assicurazione anche le spese legali (per un importo fino ad un quarto del massimale assicurato. Esempio: massimale RC Professionale € 100.000,00 = spese legali a carico della Compagnia: max € 25.000,00) relative ala difesa, laddove il lavoratore sia chiamato in giudizio dal proprio datore di lavoro.

  7. La polizza RC professionale, seppur risarcendo un ridottissimo numero di sinistri, continua ad avere esiti assolutamente rilevanti quale deterrente contro la cattiva abitudine delle banche di addebitare indiscriminatamente danni patrimoniali al proprio personale, il più delle volte in palese dispregio proprio delle norme fissate dalla Legge 190/85.  

Tutto ciò premesso, invitiamo i nostri iscritti che fossero richiesti di rispondere di danni patrimoniali discendenti dalla propria prestazione professionale

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A coinvolgere immediatamente il sindacato aziendale o territoriale nella vicenda che li riguarda, affinché venga accertato se l’azienda ha correttamente ottemperato alle disposizioni di legge e di contratto in tema di responsabilità civile verso terzi.

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A pretendere dall’azienda che le contestazioni di addebito siano circostanziate e formulate per iscritto ai sensi dell'articolo 7 della legge 20/5/1970 n.300; ricordiamo che l'Azienda è tenuta per legge a contestare i fatti in maniera precisa, a dare al lavoratore cinque giorni di tempo per rispondere o chiedere un incontro per spiegare le ragioni a sua difesa. Il lavoratore può richiedere che l'incontro si svolga con la partecipazione di un rappresentante sindacale. Solo successivamente l'azienda può adottare il provvedimento disciplinare. 

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Astenersi da dichiarazioni verbali e soprattutto scritte (che possono avere valore di confessione) nel caso in cui non si abbiano le idee chiarissime sui fatti avvenuti e sulle disposizioni in merito. Nel caso in cui sia indispensabile fornire chiarimenti richiesti da colleghi, da ispettori o superiori richiedere sempre la presenza di un testimone e non firmare alcun documento per non pregiudicare in alcun modo i propri diritti.

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A non rendersi disponibili al pagamento di alcuna somma prima che si sia compiutamente esaurito l’iter della pratica, diffidando nel contempo l’azienda dal disporre unilateralmente l’addebito di eventuali danni sul proprio conto corrente personale.

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A fare professione di dignità, senza timori reverenziali nei confronti del datore di lavoro, sapendo di avere al proprio fianco un Sindacato in grado di tutelarli pienamente prima che una copertura assicurativa che, con altrettanta serietà, sarà in grado – laddove ne siano confermati i presupposti – di garantire la copertura prevista dal contratto di polizza.

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Il lavoratore può chiedere all'autorità giudiziaria l'annullamento del provvedimento nel caso in cui l'azienda abbia contestato i fatti in maniera illegittima e abbia recato al lavoratore un danno economico e morale

 

 

Di seguito riportiamo le istruzioni dettagliate per la denuncia sinistro RC Patrimoniale e per l'attivazione della tutela legale.

N.B. Da effettuarsi entro e non oltre 3 giorni dal momento in cui il bancario/assicurato è venuto a conoscenza del sinistro

 

Procedura per apertura sinistro RC patrimoniale

 

Procedura per attivazione polizza tutela legale 

 

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Ultimo aggiornamento: 30-11-11