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PUBBLICATE LE NUOVE TABELLE PER IL PERIODO 1/7/2010-30/6/2011 Ricordati di effettuare la domanda a luglio di ogni anno per il periodo 1/7-30/6 dell'anno successivo e verifica l'ammontare dell'assegno consultando le tabelle sotto riportate
Segnaliamo che l’INPS, con circolare n° 69 del 26/05/2010, ha reso noti i nuovi livelli di reddito per l’assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) per i lavoratori dipendenti, rivalutando i precedenti limiti di reddito sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’Istat. Ricordiamo a tutti gli interessati che dovranno provvedere, a partire dal 1° luglio prossimo, a presentare apposita richiesta al datore di lavoro, altrimenti l’erogazione dell’assegno non verrà effettuata o verrà sospesa per chi attualmente già ne usufruisca. La richiesta può essere presentata indifferentemente da uno qualunque dei due genitori, che avrà diritto all’intero ammontare dell’assegno. L’importo spettante non costituisce reddito ad alcun effetto e pertanto non subisce ritenute di alcun genere. Si considerano i redditi di tutto il nucleo familiare. I figli si contano se di età inferiore ai 18 anni. Solo se inabili entrano nel computo anche oltre i 18 anni di età. Si ha infine diritto all’assegno se almeno il 70% del reddito del nucleo familiare è costituito da lavoro dipendente e/o pensione. Qualora invece oltre il 30% del reddito fosse costituito da altre tipologie (ad esempio: lavoro autonomo, percezione di canoni di locazione, ecc.), si perderebbe il diritto alla percezione dell’A.N.F.. Portiamo all’attenzione dei lavoratori il fatto che, nella pratica sindacale, ci capita di riscontrare un certo numero di casi di aventi diritto che non percepiscono l’assegno a causa della confusione con altre normative quali ad esempio quella sulle detrazioni fiscali per familiari a carico. In particolare segnaliamo i limiti di reddito per le casistiche più frequenti:
Pertanto consigliamo di verificare la propria situazione segnalando che, in pratica, l’ANF spetta spesso (ma ovviamente ognuno dovrà controllare la propria situazione) anche per nuclei nei quali lavorano entrambi i genitori con redditi di fascia impiegatizia, fino anche a quadri direttivi di IV livello se con coniuge e figli a carico. Qualora dalla verifica dovesse emergere la mancata percezione dell’assegno per il passato, rendiamo noto che si possono recuperare anche gli arretrati delle somme non percepite, con il limite di cinque anni, oltre il quale limite le somme sono considerate prescritte. In caso di necessità di assistenza i lavoratori potranno rivolgersi ai rappresentanti sindacali FABI.
Per molti lavoratori e lavoratrici con figli potrebbe sorgere il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare per via del notevole aumento dei limiti di reddito. Le nuove tabelle hanno decorrenza dal 1.1.2007. Diverso è il caso di coloro che, con le vecchie tabelle non ne avevano diritto, e che invece con le nuove tabelle hanno il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare: questi ultimi dovranno presentare la domanda per il periodo 1.1.2007-30.6.2007 (indicando i redditi dell'anno 2005). Successivamente tutti quanti nel prossimo mese di luglio dovranno presentare la domanda per l'annualità 1.7.2007-30.6.2008 (indicando i redditi dell'anno 2006), quindi nel mese di luglio 2008 bisognerà presentare la domanda per l'annualità 1.7.2008-30.6.2009 (indicando i redditi dell'anno 2007), quindi nel mese di luglio 2009 bisognerà presentare la domanda per l'annualità 1.7.2009-30.6.2010 (indicando i redditi dell'anno 2008), quindi nel mese di luglio 2010 bisognerà presentare la domanda per l'annualità 1.7.2010-30.6.2011 (indicando i redditi dell'anno 2009). La nostra struttura è a disposizione degli iscritti Fabi per la verifica del diritto e per l'assistenza nella compilazione della domanda (tel. 0341-363174). Verifica il diritto consultando la tabella d'uso più ricorrente Tabella 11 (con entrambi i genitori e almeno un figlio minore non inabile) con i limiti di reddito e gli importi dell'assegno e se ne hai diritto presenta la domanda alla Banca con l'apposito modello. Se ne vuoi sapere di più consulta le norme nelle tabelle sottoriportate.
Dal sito internet dell'INPS Con la Finanziaria 2007 sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell’assegno al nucleo familiare. Risulta parzialmente modificato il precedente sistema che, prevedendo un ampio intervallo fra i limiti di reddito, portava alla riduzione o alla perdita della prestazione in presenza di aumenti anche minimi del reddito familiare. Gli importi dell’assegno per le famiglie in cui sia presente, oltre ai genitori, almeno un minore e non vi siano componenti inabili, diminuiscono adesso gradualmente per ogni 100 euro di aumento del reddito. Viene introdotto un assegno aggiuntivo per le famiglie monoparentali: fino a un massimo di 1.000 euro annui per i nuclei con almeno tre o quattro componenti, tra cui un figlio minore, oltre al genitore; fino ad un massimo di 1.550 euro per quelli con 5 componenti oltre il genitore. Per le famiglie composte da più di 5 persone, oltre ai genitori, viene invece aumentato l’importo complessivo del 15%, oltre all’introduzione di un incremento di 660 euro per ogni componente oltre al quinto. Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano ora in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall’attività lavorativa) sono considerati per la determinazione dell’assegno anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti. Sono stati rivalutati, a decorrere dal 1° luglio 2010, i limiti di reddito previsti per il pagamento dell’assegno per le diverse tipologie di nuclei familiari. L’aumento è stabilito in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tra l’anno 2008 e l’anno 2009 calcolato dall’Istat nella misura dell’0,7%. Detti importi saranno validi fino al 30 giugno 2011. Per ottenere il pagamento dell’assegno occorre presentare la domanda utilizzando l'apposito modello predisposto dall’Inps, disponibile presso gli uffici dell’Inps e sul sito nella sezione “moduli”. La domanda va presentata al datore di lavoro nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola, oppure alla sede Inps competente per territorio, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps).
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Ultimo aggiornamento: 04-06-10